Di Pubblicato il: 8 Novembre 2014Categorie: Attualità

Lettere – Storie di ordinaria follia nell’Italia dei controsensi…

pronto-soccorso

pronto-soccorsoAssistenza ai cittadini italiani non residenti nell’ASL.

I cittadini domiciliati temporaneamente fuori della loro Asl possono iscriversi in un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza solamente per comprovati motivi di studio, lavoro o malattia, per un periodo che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno rinnovabili (ai sensi dell’art. 6 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale). Per usufruire dell’assistenza presso un’Azienda Sanitaria diversa da quella di residenza è necessario presentare richiesta agli sportelli, muniti di Tessera sanitaria e certificato di cancellazione del Medico di Medicina Generale rilasciato dall’ASL di residenza, nonché certificare il motivo della permanenza (per lavoro, per studio o per malattia).  Per i cittadini che soggiornano temporaneamente in un’ASL diversa da quella di residenza (per esempio per una vacanza), l’assistenza medica generica e pediatrica è garantita e l’onorario è a carico dell’assistito (su tariffario nazionale). È concesso il ricovero al cittadino in un’ASL diversa da quella di residenza, esibendo ovviamente un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nonché la richiesta del medico curante.

Perché questa postilla sul SSN? Partiamo dall’inizio.

L’osservazione nasce da una caduta accidentale di una cittadina italiana non residente in Lombardia e trovatasi in visita di familiari in una ridente cittadina padana. Procuratasi la frattura dell’omero, diagnosi comunicata alla predetta dopo circa 14 ore dall’arrivo in P.S. (semplicemente perché mancava l’ortopedico non reperibile in orario notturno, dopo attese e reinvii di visite e radiografie, nonché dopo la somministrazione di farmaci, talvolta anche costosi e non riconducibili all’esenzione che la stessa si vede riconosciuta nella propria “regione di residenza ma non in quella ospitante” la predetta cittadina italiana, non potendo ritornare al proprio paesello per motivi principalmente legati all’evitare di pregiudicare le proprie condizioni di salute a seguito di detto trauma, inizia a capire come funziona il SSN e a subirlo, in relazione al fatto che il doversi sottoporre alle fisioterapie per il recupero della spalla, ma anche del gomito del polso e della mano, che nel frattempo pur non essendo stati interessati direttamente dalla caduta, sono invece stati compromessi dalla posizione di stasi dovuta al tutore che la stessa ha dovuto portare per circa un mese dall’evento, tutore mai sistemato da personale medico ma da personale paramedico che non era ancora a conoscenza della frattura della paziente ma soltanto di una sua eventuale contusione e quindi posizionato alla meno peggio, è totalmente a sue spese, ovvero non potendo prenotare suddette terapie ai centri di riabilitazione della zona, poiché non residente in questa splendida regione che è la Lombardia, deve effettuare le stesse in forma privata.

Eh si… parliamo sempre di cittadina italiana, onesta, che paga regolarmente le tasse e che, al pari di tanti suoi connazionali, si trova nella sfortuna di trovarsi in questa spiacevole situazione.

Assistenza ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno, in attesa di regolarizzazione e non in regola.

I cittadini dei Paesi extracomunitari con permesso di soggiorno valido, possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per ottenere il rilascio della Tessera Sanitaria e scegliere il Medico di Medicina Generale, al pari degli  stranieri in attesa di regolarizzazione hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale per sei mesi, rinnovabili fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno; l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è valida fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno e può essere prorogata presentando la ricevuta della Questura per la richiesta di rinnovo. L’assistenza socio-sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno) nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, consiste nelle cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortunio (Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 Marzo del 2000, art. 35, comma 3, del T.U.). Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, mentre per  cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Ma è finzione o realtà? Perché questa disparità di trattamento? Mah…sembra di essere su due pianeti distinti e distanti anni luce…

Non è questo uno spunto di riflessioni anti-razziste, né di mera polemica fine a se stessa!

Sia questa piccola storiella, con richiami alla normativa vigente, spunto per gli “addetti al lavoro” affinché sia data piena attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il “diritto alla salute” di tutti gli individui, con un sistema pubblico a carattere “universalistico”, tipico di uno stato sociale, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, ovvero la tutela o salvaguardia della salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

E questa “persona umana”, già di per sè non ha nessuna voglia di girar tra ospedali e medici, di effettuare visite ed accertamenti. Se poi si trova a fare i conti anche con la burocrazia …si trova imprigionati in un circolo vizioso.

D.I.