Fase 2. Pravettoni: un po’ di chiarezza sul rientro al lavoro dopo l’isolamento domiciliare
Lodi – ”In questa fase di graduale rientro dell’emergenza sanitaria e di discussione in merito alla “fase 2”, trovo doveroso fare un po’ di chiarezza in merito al tema del rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento domiciliare”. Così’ interviene Selene Pravettoni, consigliere regionale della Lega, componente della Commissione Sanità al Pirellone, che spiega: “Con nota del 15 aprile la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha chiarito le modalità per la riammissione all’attività lavorativa di chi ha effettuato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario. Coloro i quali sono stati assenti dal lavoro con diagnosi di “quarantena”, “isolamento fiduciario”, “sindrome simil-influenzale con sospetto di corona virus” o con codice “V29.0”, rientrano in due fattispecie. I soggetti che hanno in storia clinica l’effettuazione di un tampone nasofaringeo risultato positivo, che sono quindi in isolamento domiciliare obbligatorio, dopo la guarigione clinica, ovvero 14 giorni di assenza di sintomi, vengono sottoposti a 2 tamponi a distanza di 24 ore. Se entrambi negativi, si dichiara conclusa la quarantena obbligatoria. I soggetti che invece hanno svolto un periodo di isolamento domiciliare fiduciario, monitorati dal medico di famiglia, sono coloro che hanno sviluppato dei sintomi riconducibili al corona virus, ma senza aver effettuato il tampone nasofaringeo. Conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14 giorni, il medico di medicina generale richiede ad ATS l’esecuzione di un tampone. Con risultato negativo si conclude l’isolamento fiduciario con ripresa dell’attività lavorativa. In caso di risultato positivo il soggetto rientra nella prima fattispecie.
Per quanto riguarda l’isolamento fiduciario, considerando la difficoltà di effettuare tamponi, anche a causa del difficile reperimento dei reagenti e dei kit di estrazione, per privilegiare un comportamento prudenziale, è stato chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di valutare l’allungamento del tempo di osservazione durante il quale rilevare l’assenza di sintomi, da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Questa richiesta, espressa in considerazione di numerose osservazioni sul campo e dei dati di letteratura che si vanno via via producendo in questo periodo, ha prodotto un po’ di confusione. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta una risposta da parte dell’ISS, sottolineo che rimangono valide le indicazioni date precedentemente, ossia i 14 giorni di osservazione”.
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