Genitori separati o divorziati in condizioni di disagio: fino a metà luglio si potrà chiedere il contributo regionale

Asl piazza ospitale
Fino al 15 luglio 2015 i genitori separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori o figli maggiorenni affetti da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, possono chiedere il riconoscimento di un sostegno economico per un massimo di € 2.400 a persona.
L’importo verrà erogato con un contributo mensile di 400 euro per la durata massima di sei mesi con accreditamento su carta prepagata messa a disposizione dei singoli beneficiari.
In uno scenario sociale nel quale le separazioni e i divorzi sono in continuo aumento, determinando nel 46% dei casi un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, Regione Lombardia potenzia gli interventi di tutela, anche economici, di sostegno ai genitori separati legalmente, divorziati, o in fase di separazione e con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, al fine di tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione.
Per accedere al contributo economico i genitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in stato di separazione legale da non più di tre anni o essere divorziati da non più di due anni, purché non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall’omologazione degli accordi di separazione consensuale o essere destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, ex. art. 708 codice di procedura civile, emessi dall’Autorità Giudiziaria, che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
- avere figli nati dall’unione dei coniugi che richiedono il beneficio, oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi al momento della domanda;
- dimostrare una situazione di disagio economico mediante attestazione ISEE uguale od inferiore ad € 15.000/anno, ai sensi del DPCM n.159/2013.
Sono esclusi dall’applicazione della presente iniziativa e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi:
- i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e di mantenimento dei figli;
- i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
- coloro che hanno già ottenuto il contributo in fase di sperimentazione o di prima attuazione della legge regionale n. 18/2014.
Il beneficiario del contributo di sostegno è tenuto a sottoscrivere il Patto di corresponsabilità contenente il Progetto personalizzato, collaborare alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute, mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del Progetto, con i referenti del Consultorio, impegnarsi nell’esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli rispettando gli impegni assunti in sede di separazione, impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e l’eventuale documentazione richiesta dalla ASL in fase di controllo.
Tutte le informazioni, la modulistica e le sedi dove consegnare la domanda sono presenti sul sito dell’ASL www.asl.lodi.it


