Cava Belgiardino, la Provincia ammette: «Area destinata alla fruizione pubblica»

Cava Belgiardino
Montanaso Lombardo, 12 luglio 2026 – Dopo mesi di silenzio, la Provincia di Lodi ha finalmente risposto alla diffida inviata il 16 giugno scorso dal Consigliere Comunale Domenico Ossino (AMA IL TUO PAESE) in merito all’autorizzazione rilasciata alla società Sonnedix San Felice per un impianto fotovoltaico flottante sul lago della Cava Belgiardino.
La risposta — articolata e tecnicamente elaborata, redatta anche sulla base di un parere legale esterno acquisito dalla Provincia — conferma la piena validità dell’Autorizzazione Unica rilasciata a marzo 2026 e respinge le contestazioni sollevate.
Prendiamo atto della posizione della Provincia. Ma non possiamo non sottolineare alcune contraddizioni che emergono dalle stesse carte ufficiali.
Nelle note inviate dalla Dirigente provinciale, la Provincia scrive testualmente che «l’intervento non modifica la destinazione finale dell’ambito ATEg1, che resta quella prevista (recupero naturalistico e fruizione pubblica)». In altre parole, la stessa Amministrazione che ha autorizzato l’impianto riconosce che quell’area è destinata alla collettività — alla fruizione pubblica, alle attività naturalistiche, al recupero ambientale. E tuttavia autorizza su quell’area un impianto industriale privato da 10 megawatt per i prossimi 25-30 anni.
«La Provincia sostiene che l’impianto è temporaneo e reversibile» dichiara Domenico Ossino. «Ma “temporaneo” in questo contesto significa un’intera generazione: 25-30 anni di pannelli galleggianti su un lago che il Piano Cave regionale — approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il 30 giugno scorso — destina alla fruizione pubblica. Il Consiglio Regionale ha approvato un ordine del giorno che cita espressamente il Belgiardino come area da tutelare per le attività ricreative, sportive e naturalistiche. C’è una contraddizione evidente tra quello che il sistema istituzionale dice di voler fare con quest’area e quello che la Provincia ha concretamente autorizzato.»
La Provincia dedica ampio spazio a giustificare il superamento del parere negativo della Soprintendenza, richiamando il principio dello ius superveniens: nel corso del procedimento sarebbe intervenuta una modifica normativa — il D.L. 175/2025, convertito in L. 4/2026 — che ha cambiato le regole del gioco. In base a questa nuova disciplina, i laghi di cava sarebbero diventati aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, e nelle aree idonee il parere della Soprintendenza sarebbe obbligatorio ma non più vincolante per effetto dell’art. 11-quater. La Provincia precisa di aver acquisito anche un parere legale esterno a supporto di questa interpretazione.
È un ragionamento formalmente costruito, ma che presenta una debolezza di fondo.
«Il meccanismo dello ius superveniens invocato dalla Provincia funziona quando la nuova norma si applica integralmente alla fattispecie» spiega Domenico Ossino. «Ma l’area della Cava Belgiardino è gravata da due distinti vincoli paesaggistici che esistevano molto prima del D.L. 175/2025 e che nessuna norma sopravvenuta ha rimosso: il vincolo del Parco Adda Sud ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali, e il vincolo del decreto ministeriale del 1969 sulle zone di notevole interesse pubblico verso l’Adda ai sensi dell’art. 136. La stessa Soprintendenza, con nota del 6 maggio 2026, li ha confermati entrambi puntualmente, annunciando verifiche sulla legittimità dell’autorizzazione. La Provincia stessa riconosce che alla data del parere negativo — 20 ottobre 2025 — quel parere era vincolante. La domanda che resta senza risposta è questa: la nuova norma sulle aree idonee può davvero neutralizzare vincoli paesaggistici preesistenti e permanenti, riconosciuti dallo Stato decenni fa per proteggere un territorio di pregio? È una questione interpretativa seria, su cui la Soprintendenza sta svolgendo i propri approfondimenti.»
C’è poi un passaggio delle note provinciali che vale la pena citare per intero, perché rivela qualcosa di più di una semplice difesa tecnica. La Provincia scrive testualmente: «Purtroppo si è addivenuti al rilascio del provvedimento anche in virtù della chiara volontà del legislatore, che ha inteso qualificare i laghi di cava come forme di antropizzazione anche nel caso di cave in esercizio, rendendoli pertanto suscettibili di sfruttamento per gli impianti di produzione di energia rinnovabile.»
L’avverbio «purtroppo» non è un dettaglio. È la Provincia di Lodi che, nelle proprie carte ufficiali, ammette implicitamente di non condividere l’esito a cui è pervenuta. Non una scelta, ma una costrizione normativa. Non un atto convinto, ma un provvedimento subito.
«Se la stessa Provincia scrive “purtroppo” quando descrive il rilascio dell’autorizzazione» osserva Domenico Ossino, «allora il problema non è il funzionario che ha firmato la determina: è una legislazione nazionale che costringe le amministrazioni locali ad autorizzare ciò che esse stesse ritengono discutibile, su aree che esse stesse riconoscono destinate alla fruizione pubblica. Questo è esattamente il cortocircuito istituzionale che denunciamo da mesi. E la risposta non può essere la rassegnazione: deve essere la pressione politica perché quelle norme vengano corrette.»
La Provincia sostiene inoltre di aver già risposto alle precedenti istanze dello scrivente con note del 4 maggio 2026. Va precisato che quelle note sono state inviate esclusivamente al protocollo del Comune di Montanaso Lombardo — non direttamente al Consigliere Ossino — e non sono mai pervenute al destinatario. La conseguenza è concreta e documentabile: non avendone conoscenza, il Consigliere Ossino ha presentato una ulteriore istanza il 16 giugno, che avrebbe invece potuto valutare diversamente — anche in termini di tempestività delle azioni disponibili — se le note del 4 maggio gli fossero state regolarmente notificate. Un problema di comunicazione istituzionale che non è senza conseguenze.
Va infine segnalato che nelle proprie note la Provincia ha ritenuto opportuno avvertire che la promozione di contenziosi «privi di adeguato fondamento giuridico» comporterebbe un aggravio economico per la collettività amministrata. Prendiamo atto di questo avvertimento, ma riteniamo doveroso precisare che sollevare questioni di legittimità su atti che incidono permanentemente su un territorio vincolato e su aree destinate alla fruizione pubblica non è un «inutile dispendio»: è esercizio di un diritto e di un dovere istituzionale. Tanto più in una vicenda in cui la stessa Provincia ammette di aver autorizzato «purtroppo».
«I termini per il ricorso giurisdizionale diretto avverso la determina sono ormai decorsi» conclude Domenico Ossino. «Tuttavia la vicenda non si chiude qui: la Soprintendenza ha avviato proprie verifiche sulla legittimità dell’autorizzazione rilasciata, e il nuovo Piano Cave regionale — approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il 30 giugno scorso con un ordine del giorno che cita espressamente il Belgiardino — ha riaffermato la vocazione pubblica di quest’area. Continueremo a vigilare nelle sedi istituzionali e pubbliche che restano a nostra disposizione, a partire dal monitoraggio puntuale del rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni imposte nell’autorizzazione, e dal confronto con la comunità di Montanaso Lombardo. Quello che possiamo dire con chiarezza è che la comunità di Montanaso e il territorio del Parco Adda Sud meritano meglio di una normativa che permette di scavalcare la Soprintendenza, ignorare il parere contrario del Comune e autorizzare impianti industriali privati in aree che tutti — compresa la stessa Provincia — riconoscono come destinate alla fruizione pubblica.»


